Provincia di Pistoia Ordinanza n. 107 del 15 ottobre 2020

TAGLIO E POTATURA DELLA VEGETAZIONE SITUATA AI LATI DELLA VIA PUBBLICA SU TERRENO PRIVAT

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    PROVINCIA PISTOIA
    AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
    VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
    ORDINANZA
    Atto. n. 107 del 15/10/2020
    Oggetto: SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - DISPOSIZIONE IN MERITO AL TAGLIO E ALLA POTATURA DELLA VEGETAZIONE SITUATA AI LATI DELLA VIA PUBBLICA SU TERRENO PRIVATO E SUGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI ADIACENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA - ANNULLAMENTO ORDINANZA N° 105 DEL 15/10/2020
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    - Preso Atto del decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 91 del 15.5.2020 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa Simona Nardi le funzioni dirigenziali di Responsabile dell’Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi, a decorrere dal 15 Maggio 2020 e fino a nuove disposizioni di carattere organizzativo nonché, con lo stesso provvedimento la proroga delle posizioni organizzative;
    -Vista l’ordinanza n.429 del 21.05.2019 del Dirigente dell’Area di Coordinamento per la Governance Territoriale di Area Vasta, con la quale conferisce la titolarità d’incarico di Posizione Organizzativa di Direzione di Struttura riferita alla Viabilità alla sottoscritta, Geom. Beatrice Topazzi, al rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi in genere per interventi sulle strade di competenza dell’amministrazione Provinciale;
    -Visto il D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) e s.m.i, in particolare gli artt.16, 17, 30, 32, 33;
    -Visto il DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) e, in particolare, gli artt. 26 e 27 del che PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
    TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
    [email protected]
    PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477
    dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche,
    -Visto il vigente Codice Civile e, in particolare, gli artt. 892, 894, 895, 896;
    -Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria;
    -Vista l’Ordinanza n° 105 del 15/10/2020 relativa al taglio e potatura della vegetazione situata ai lati della pubblica via ubicata su terreno privato ed alla manutenzione dei terreni privati stessi;
    PREMESSO:
    •che per mero errore materiale non è stata esplicata la data di efficacia della suddetta Ordinanza n° 105 del 15/10/2020 e che si ritiene doveroso, con la presente, provvedere all’annullamento e contestuale sostituzione dell’Ordinanza detta;
    •che lungo le strade del territorio provinciali aperte al pubblico transito, è stato accertato che, talvolta, la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;
    •che lungo le strade del territorio provinciali aperte al pubblico transito, è stato accertato che, talvolta, i fossi ubicati su terreno privato sono carenti di periodica manutenzione;
    PRESO ATTO dell'evidente necessità di provvedere ad una maggiore informazione in merito al fine di assicurare che i proprietari dei terreni adiacenti alla viabilità pubblica conoscano in modo più dettagliato gli obblighi ai sensi di legge che devono rispettare in quanto proprietari dei fondi confinanti con le strade in gestione alla Provincia di Pistoia e il comportamento che devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;
    CONSIDERATO, in particolare, che costituiscono grave limitazione alla corretta e sicura fruizione delle strade ed aree pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali e forti raffiche di vento cui è interessato il territorio Provinciale, le situazioni di seguito descritte a titolo d'esempio:
    1.siepi che invadono la sede viaria e/o i passaggi pedonali;
    2.rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
    3.piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
    ORDINANZA N°107 del 15/10/2020
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    4.piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
    5.piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
    6.piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
    7.fossi pieni di detriti e non correttamente mantenuti ubicati nella proprietà privata
    VISTO le persistenti condizioni di criticità conseguente agli eventi meteorologici avversi verificatisi nei mesi scorsi che hanno determinato anche la caduta di alcuni alberi e frane sulla sede viaria;
    VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, così come i proprietari di terreni ove scorrono fossi per l’allontanamento delle acque piovane, sono tenuti ai sensi di legge ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei capoversi precedente;
    RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante la manutenzione periodica del reticolo idrografico minore e l’abbattimento e/o potatura di tutte le essenze, che generano, esse, pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero della circolazione stradale, provvedendo in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e senza ulteriore avviso, senza corresponsione agli stessi proprietari di alcun indennizzo;
    RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): ”1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. [...]“.
    RICHIAMATO l'art. 31 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): “1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da ORDINANZA N°107 del 15/10/2020
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    prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.“
    RITENUTO di dover procedere all’adozione di un'apposita Ordinanza Dirigenziale in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche e manutenzione del reticolo idrografico minore ubicato nelle proprietà private, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;
    DATO ATTO che
    •la presente proposta non ha rilevanza ai fini contabili e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
    •relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Funzionario Responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale;
    RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
    ORDINA
    a tutti i proprietari e conduttori di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) poste a dimora in terreni confinanti con strade di competenza provinciale, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, ed a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta acque pluviali, di provvedere a partire dal 01/11/2020 a:
    •tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
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    •potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
    •rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
    •adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
    •mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private
    DISPONE
    1.l’annullamento della precedente Ordinanza n° 105 del 15/10/2020;
    2.che gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’articolo 29 e dall’articolo 211 del Codice della Strada, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
    3.che le segnalazioni riguardanti l’inosservanza della presente Ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia locale, nell’ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Provinciali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni.
    AVVERTE
    1.che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite da personale qualificato e nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e della normativa in materia antinfortunistica ed, in particolare, usando cura in modo tale che nella caduta non si possono provocare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate vicino alla sede viaria e/o alle aree pubbliche né tanto meno occupare direttamente le pubbliche vie e le aree pubbliche;
    2.che è fatto obbligo, durante l’effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso;
    3.che chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 a euro 340,00;
    4.che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, le ditte esecutrici dei lavori rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
    5.per la realizzazione degli interventi necessari è comunque prescritto il possesso di idoneo titolo abilitativo se richiesto dalla normativa e di eventuali nulla osta, comunque denominati, se prescritte da discipline di settore;
    La presente Ordinanza sarà pubblicizzata in collaborazione con l'URP e in modo tale da assicurarne la massima diffusione, anche attraverso:
    •la pubblicazione del presente atto all’albo on-line dell’ente;
    •la pubblicazione dell'estratto dell'ordinanza sul sito ufficiale della Provincia
    •la comunicazione agli organi di stampa, sia cartacea che informatica
    •la pubblicazione di informazioni ed estratti attraverso i canali istituzionali dei social-media
    •la comunicazione agli Enti Locali, alle forze dell'ordine, ai soggetti incaricati del Trasporto Pubblico Locale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle associazioni dei consumatori ecc.
    Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al difensore civico territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.
    Sottoscritto dal Responsabile
    TOPAZZI BEATRICE
    con firma digitale1
    1Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
    http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
    Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i
     
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